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Ordinanza — n. 7931/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly deduce recidiva aggravating circumstance in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Gianuzzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for receiving stolen checks, arguing for missing evidence and mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the third ground regarding qualified recidiva was not properly deduced as an appeal reason, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The appeal must specifically deduce all grounds for review, including aggravating circumstances like recidiva, or the appeal is inadmissible for non-compliance with procedural rules.

Parole chiave

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qualified recidiva inadmissible appeal procedural defect appeal grounds criminal procedure code risarcimento per errore giudiziario procedura di ricusazione riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il terzo motivo, con cui si lamenta l'ingiustificata applicazione della recidiva qualificata anche in considerazione del carattere remoto delle precedenti condanne, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il terzo motivo, con cui si lamenta l'ingiustificata applicazione della recidiva qualificata anche in considerazione del carattere remoto delle precedenti condanne, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 24075 del 04/02/2015 Rv. 264115
Sez. 2, Sent. n. 31169 del 01/06/2006 Rv. 234681
Sez. 2, Sent. n. 31169 del 01/06/2006 Rv. 234681).
Sez. 7, Ordinanza n. 14140 del 09/02/2018 Rv. 272679
pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 7, Ordinanza n. 14140 del 09/02/2018 Rv. 272679).
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNUZZI FABRIZIO nato a CAMPI SALENTINA il 14/08/1975 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Velletri con sentenza 14 maggio 2010.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GIANNUZZI Fabrizio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la dichiarata penale responsabilità, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la mancata assunzione di prova decisiva costituita dalle prove testimoniali di CIRILLO Milena e D'URSO Stefano nonché dall'acquisizione dell'assegno 699 38 15 92 dell'importo di euro 500 emesso in data 19 aprile 2006 sul conto di CIRILLO Milena, è manifestamente infondato. Sussiste nel provvedimento impugnato adeguata valutazione della mancata acquisizione delle prove testimoniali in conseguenza dell'acquisizione, con il consenso delle parti, delle sommarie informazioni testimoniali dei soggetti richiamati dal ricorrente.

Vi è inoltre a adeguata motivazione alla base della mancata acquisizione dell'assegno in considerazione del fatto - non contrastato in ricorso - che l'assegno stesso risulterebbe essere stato staccato il 19 aprile 2006 (come del resto dichiarato dal ricorrente) e quindi in data successiva alla vicenda che costituirebbero giustificazione proposta dall'appellante-ricorrente. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen, risulta manifestamente infondato posto che è assunto ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sent. n. 24075 del 04/02/2015 Rv. 264115;

Sez. 2, Sent. n. 31169 del 01/06/2006 Rv. 234681). 3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta l'ingiustificata applicazione della recidiva qualificata anche in considerazione del carattere remoto delle precedenti condanne, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come del resto si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va ricordato al proposito che, in tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 7, Ordinanza n. 14140 del 09/02/2018 Rv. 272679).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Cons