Cassation appeal dismissed for lack of homologated appeal reason regarding criminal liability declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Federico Semeria inadmissible. The appellant challenged the lower court's declaration of criminal liability for receipt and traffic violation, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court ruled that the sole ground of appeal lacked a homologated appeal reason because the original appeal only contested sanctioning profiles, not criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the sole ground of appeal lacks a homologated appeal reason, requiring the original appeal to have addressed the specific legal issue raised in the cassation petition.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERIA FEDERICO nato a LIVORNO il 28/01/1982 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione e contravvenzione al foglio di via già pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza 13 aprile 2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SEMERIA Federico.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità, risulta inammissibile in mancanza di omologo motivo di appello posto che le uniche contestazioni mosse in quella sede riguardavano profili sanzionatori.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere tensore Il Presiden