Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7929/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it exceeded limits of appellate review regarding factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by defendant Gambardella Fabrizio inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for fraud. The appellant argued that the first-instance judgment erred in fact by missing 'altrui danno' and 'ingiusto profitto,' but the court ruled this constituted an impermissible re-evaluation of facts. The decision was based on established principles prohibiting cassation courts from substituting their own factual assessment for that of the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, limiting its review to legal errors and procedural vices in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility limits of appellate review factual re-evaluation prohibition fraud criminal liability altrui danno requirement ingiusto profitto requirement procedural economy principle truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARDELLA FABRIZIO nato a MILANO il 08/02/1964 avverso la sentenza/ordinanza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza 23 febbraio 2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GAMBARDELLA Fabrizio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la penale responsabilità a titolo di truffa perché nei fatti di cui al capo D) difetterebbe l'altrui danno e nei fatti di cui ai capi A) e B) difetterebbe l'ingiusto profitto, risulta inammissibile. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e sulla base di assunti che non trovano riscontro nel fascicolo processuale (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati la prospettazione da parte del ricorrente di condizioni personali del tutto inesistenti, l'utilizzo di mezzi di pagamento meramente apparenti, ottenimento e restituzione nella migliore delle ipotesi parziale della merce.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consig e esten