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Ordinanza — n. 7760/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a denial of generic mitigating circumstances for a traffic offense, but the Court found the arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to raise new legal grounds permissible in a finality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in finality proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without raising new legal issues.

Parole chiave

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finality proceeding inadmissible appeal generic mitigating circumstances traffic offense repetitive arguments evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Acosta Erazo Orson Andres, nato a Lima (Perù) il 3/2/1987 avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e della mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine di ridimensionamento della pena determinata nel minimo edittale (in particolare è apparso irrilevante lo svolgimento di attività lavorativa, come autista, valorizzando la pluralità di reati stradali nel frattempo commessi);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consiglierg-nlatore Il Pres nte