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Ordinanza — n. 7759/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7759/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Primavera Filippo, nato a Stefanaconi, il 20/04/1961 avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano. OSSERVA Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'esame dei testimoni già assunti davanti a diverso giudicante.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7759/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'esame dei testimoni già assunti davanti a diverso giudicante.

Parole chiave

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motivi di revisione riapertura della pratica facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza esame nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Primavera Filippo, nato a Stefanaconi, il 20/04/1961 avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano. OSSERVA Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'esame dei testimoni già assunti davanti a diverso giudicante.

L'eccezione, proposta in appello, è stata correttamente disattesa dalla Corte di merito che ha evidenziato come all'udienza del 30 aprile 2021 il difensore dell'imputato si fosse limitato a chiedere una generica riassunzione dei testi già escussi e, dunque, facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e i 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. (Sez.

U n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere rel ore Il Pr '