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Ordinanza — n. 7758/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7758/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7758/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Spera Daniel, nato a Milano il 4/4/1989 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha denegato le generiche valorizzando la reiterazione delle condotte di evasione, riunite in continuazione, e l'assenza di giustificazioni dell'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7758/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La pena complessivamente determinata, con la diminuente del rito, in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione appare, secondo la motivazione, del tutto proporzionata alla gravità dei fatti e costituisce il risultato dell'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, in presenza di tre condotte di reato. t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione remissione della pena adeguamento della pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Spera Daniel, nato a Milano il 4/4/1989 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha denegato le generiche valorizzando la reiterazione delle condotte di evasione, riunite in continuazione, e l'assenza di giustificazioni dell'imputato.

La pena complessivamente determinata, con la diminuente del rito, in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione appare, secondo la motivazione, del tutto proporzionata alla gravità dei fatti e costituisce il risultato dell'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, in presenza di tre condotte di reato. t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consiglie relatore Il Pre i