Ordinanza — n. 7753/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Selvaggio Giovanni Battista, nato a Saronno il 18/4/1980 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine a giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e recidiva poiché il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in questa sede dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né è illegittimo, per violazione del divieto di bis in idem, il richiamo ai precedenti penali tenuto conto dei diversi presupposti costitutivi, rispetto alle generiche, della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Selvaggio Giovanni Battista, nato a Saronno il 18/4/1980 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine a giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e recidiva poiché il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in questa sede dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità.
Né è illegittimo, per violazione del divieto di bis in idem, il richiamo ai precedenti penali tenuto conto dei diversi presupposti costitutivi, rispetto alle generiche, della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il P