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Ordinanza — n. 7750/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a violation of criminal law regarding the elements of the offense and defects in reasoning, but the court found these to be mere factual complaints. The court ruled that such arguments are not permitted in legality proceedings because they lack the required logical justification and propose an alternative reading of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual disagreements or alternative interpretations of evidence are inadmissible in legality proceedings as they constitute mere complaints rather than legal violations.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Review Admissibility Factual Complaints Rejection Appeal Against Judgment Corte di Cassazione favoreggiamento spese per le indagini prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.
art. 335 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aversano Carmine, nato a a Benevento il 31/12/1980 avverso la sentenza del 01/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, rispettivamente violazione di legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 335 cod. pen. e cumulativi vizi di motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui il ricorrente propone una alternativa rilettura;

M I. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere retor