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Ordinanza — n. 7749/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as mere factual complaints violating substantive law on criminal elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Spadola and Marrone inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court's decision violated substantive law regarding the elements of the crime under Article 371-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as mere factual grievances lacking logical justification, ruling that such arguments are not admissible in a court of law.

Regesto Legislator

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Art. 371-bis cod. pen.; Appeals based solely on factual dissatisfaction without logical inconsistency in the reasoning are inadmissible as they constitute mere complaints rather than violations of substantive law.

Parole chiave

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Article 371-bis Penal Code substantive law violation admissibility of appeals factual grievances Court of Cassation Italy falsa dichiarazione della parte informazione e verifiche sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 371-bis cod. pen.
art. 371 -bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da:

1. Spadola Maria Antonella, nata a Erice il 09/06/1978 2. Marrone Guido, nato a Trapani il 01/09/1958 avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte di appello di Palermo letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, distinti ma perfettamente sovrapponibili, per cumulativi vizi di motivazione che si risolvono in vizio di violazione di legge sostanziale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 371 -bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità degli imputati ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui i ricorrenti sollecitano una alternativa rilettura;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere" relatore Il Pr n