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Ordinanza — n. 7748/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts were already reviewed by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Walter Pinna's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pinna challenged the appellate court's finding of resistance and the denial of recidiva exclusion, arguing against the factual reconstruction. The court rejected these arguments, noting that the appeal contained only mere complaints and repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the lower judges based on new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or merely reproduce points of criticism already adequately examined and dismissed by the appellate judges with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints on facts repetition of rejected arguments resistance charge recidiva exclusion denial prova del rischio persecuzione recidiva nell'infrazione pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pinna Walter, nato a Sassari il 10/11/1975 avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Sassari letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che, sulla scorta della rinnovazione istruttoria, hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto ritenuta sussumibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile quando questi si era opposto all'accompagnamento in Questura per la identificazione.

Non è suscettibile di censura il diniego di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, le violente condotte dell'imputato, progressivamente ingravescenti e passate dalla minaccia alla violenza diretta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il Pr