Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence citing insufficient grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because the cited grounds were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing issues regarding the exclusion of acquittal causes, while the defense contended that the trial judge had sufficiently verified these elements by referencing Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that citing this article is adequate to establish the absence of acquittal causes, rendering further analysis unnecessary and the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The citation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the reasoning of a plea bargain sentence is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal causes, without requiring additional detailed examinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Franceschini Luigi, nato a Mesagne il 11/01/1979 avverso la sentenza del 8/06/2022 del Tribunale di Brindisi letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto (che rinviano alla illiceità delle condotte di minaccia a pubblico ufficiale e violenza privata, in danno di una persona con lui detenuta);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il Pre • ente