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Ordinanza — n. 7746/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal against plea bargain judgment dismissed; citation to Art. 129 CP is sufficient to exclude acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible de plano because the cited reasons were not permitted for this type of judgment. The appellant argued against the plea bargain sentence, but the court noted that referencing Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the plea sentence is sufficient to establish that acquittal grounds were excluded, requiring no further analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 334 c.p.; The citation to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain judgment is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal grounds, rendering additional analysis unnecessary.

Parole chiave

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plea bargain judgment inadmissible appeal acquittal grounds Article 129 c.p.p. procedural de plano ritiro dell'atto procedurale azione di convalida del sequestro sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
Art. 334 c.p.
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto (che rinviano alla illiceità delle condotte di cui all'art. 334 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 334 cod. pen
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto (che rinviano alla illiceità delle condotte di cui all'art. 334 cod. pen., oggetto ci contestazione);

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti
- come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ostuni Giovanni, nato a Brindisi il 19/02/1985 avverso la sentenza del 8/06/2022 del Tribunale di Brindisi letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto (che rinviano alla illiceità delle condotte di cui all'art. 334 cod. pen., oggetto ci contestazione);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relator Il Presi9rOte