Cassation court dismisses appeal against non-appealable prosecutor's order regarding victim's complaint on dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed against a judicial order that is not appealable to the Supreme Court. The victim sought to challenge the preliminary judge's decision to dismiss the case based on a specific complaint lodged by the victim. The court ruled that such orders are explicitly non-appealable by law and were issued through proper adversarial proceedings, rendering any attempt to denounce them for irregularity merely a procedural tool.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The order by the judge for preliminary investigations regarding the victim's complaint against a dismissal decision is non-appealable to the Supreme Court and cannot be challenged via denunciation of irregularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa Michele Santonastaso, nato a Caserta il 16/04/1961 avverso l'ordinanza di archiviazione del 14/07/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano. OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione. Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile tanto più che, nel caso in esame, risulta emesso nel contraddittorio fra le parti, debitamente citate (cfr.
Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433). In ogni caso, esula dalla possibilità di impugnare tale ordinanza denunciandone l'abnormità, denuncia che finisce per essere solo strumentale ad ottenere un inammissibile controllo sulla motivazione dell'esclusione della parte civile in relazione ad un atto inoppugnabile. r)-\ Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere rela re Il Pre e