Italian court dismisses appeal as legally inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding criminal charge qualification and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Murino Biagio inadmissible because the arguments raised were manifestly unfounded in a review of legality. The appellant challenged the conviction based on a different qualification of the crime and the balance of mitigating circumstances versus recidiva. The court ruled that the lower court correctly applied the law, meaning the appeal could not be entertained and the appellant was ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 10 cod. pen.; Art. 61 n. 10 cod. pen.: When a specific aggravating circumstance becomes a constitutive element of the crime due to charge qualification, the balancing of mitigating factors against recidiva is legally impossible, rendering appeals on this ground inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Murino Biagio, nato a Cagliari il 4/2/1968 31212D2-2, avverso la sentenza delt6/9/20221della Corte di appello di Cagliari letti gli atti, il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e reiterati con la memoria difensiva spedita il 27 gennaio 2023 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati: la diversa qualificazione del reato ascritto al Murino al capo 2) fin dal primo grado in minaccia a pubblico ufficiale (in luogo del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 56, 629 cod. pen.) ha comportato che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. assumesse rilevanza quale elemento costitutivo del reato sicchè il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva non poteva avere luogo che con tale residua circostanza, come correttamente rilevato dalla Corte di appello.
Né, per effetto della natura della recidiva, le circostanze attenuanti potevano essere prevalenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consig