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Ordinanza — n. 7742/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for calumny and prescription violations as inadmissible due to mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Cinefra inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a lower court's conviction for calumny and the handling of prescription periods, arguing that the facts were merely complaints and the law was violated. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was complete and the suspension of prescription for co-defendants was correctly applied.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 157 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints inviting direct review of evidence are inadmissible in cassation when the lower court's reasoning is complete; similarly, appeals regarding prescription violations are inadmissible if the lower court correctly applied the suspension of prescription to all co-defendants due to procedural delays.

Parole chiave

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calumny appeal inadmissibility mere factual complaints prescription suspension co-defendants cassation review limits legal costs award termine di sospensione durata dell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 157 c.p.p.
art. 368 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cinefra Antonio, nato a Francavilla Fontana il 29/01/1956 avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, intese ad evocare la lettura diretta delle fonti di prova da parte della Corte di legittimità (motivi 2 e 3) a fronte della motivazione tutt'altro che illogica, anzi completa ed esauriente, della Corte di merito nella ricostruzione del fatto della configurabilità del reato di calunnia; ad esito analogo sono destinati i motivi con i quali il ricorrente denuncia dei vizi di violazione di legge per la mancata pronuncia della sentenza di prescrizione.

Correttamente, a fronte di reato commesso il 4 luglio 2014 il cui termine di prescrizione sarebbe maturato il 4 gennaio 2022 la sentenza impugnata ha tenuto conto della sospensione della prescrizione per gg sessanta (disposta all'udienza del 08/02/2018 per impedimento del coimputato) atteso che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 I