Italian Court dismisses appeal on evasion charges as arguments are inadmissible due to lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Lika Emanuel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for evasion, arguing excessive sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely criticized the first-instance judgment without substantively confronting the appellate court's reasoning regarding the defendant's social danger and repeated illegal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must substantively confront the lower court's reasoning; mere criticism of the first-instance judgment or denial of mitigating circumstances without engaging with the appellate court's specific factual and legal findings renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lika Emanuel, nato in Albania il 5/05/1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: in particolare i motivi relativi alla eccessività della pena per la mancata esclusione della recidiva infraquinquennale e diniego di applicazione con giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha denegato il giudizio di prevalenza valorizzando la durata dell'evasione (protrattasi per sei anni) e la reiterazione di condotte illecite, anche in epoca successiva, anche per confermare il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, palesato con la violazione delle prescrizioni di non allontanarsi dall'abitazione e che ne denotavano, in una alle precedenti condanne, un atteggiamento di pervicace disobbedienza alle prescrizioni dell'autorità; r\ Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il Presiden