Cassation court dismisses appeal for resistance as mere complaints lacking legal grounds under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ekoma Osato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resistance, arguing for non-prosecution under Article 131-bis of the Criminal Code. The court rejected these arguments, noting they constituted mere complaints on facts already properly evaluated by the trial judge regarding minor injuries sustained by the police officer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on mere complaints regarding facts already adjudicated by the court of first instance or on arguments of non-prosecution that have been legally and substantively rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ekoma Osato, nato in Nigeria il 05/05/1968 avverso la sentenza del 26 maggio 2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità del fatto per la presenza di lesioni lievi cagionate all'agente di polizia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il Presi nte