Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7739/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 336 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction for threats under Article 336 of the Penal Code was based on an alternative evaluation of evidence and failed to connect the threatening statements to the police officer's official duties. The court rejected these claims, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal grounds for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on alternative factual evaluations or generic disputes regarding the link between threats and official duties are inadmissible as they lack legal merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 336 Penal Code threats against public officials inadmissible appeal mere factual complaints stage of legality procedural costs Cassazione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pintus Stefano, nato a Roma il 12/05/1972 avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia il cui intervento era stato sollecitato dall'imputato e che, accertatosi della infondatezza della situazione di pericolo da questi denunciato, non aveva dato corso alle richieste dell'imputato stesso.

Ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relayase Il Pr