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Ordinanza — n. 7737/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints rather than legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Godino Andrea inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on his criminal record, but the court found his arguments were merely complaints about the facts rather than valid legal submissions. Consequently, the court ruled that such factual grievances are not permitted in a legality proceeding, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in legality proceedings must be based on legal grounds; mere complaints regarding factual determinations or requests for mitigating circumstances without specific legal analysis are inadmissible.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual complaints mitigating circumstances criminal record court costs Italian Supreme Court attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Godino Andrea, nato a Roma il 16/03/1976 avverso la sentenza del 03/06/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, anche aspecifiche perché incentrate, ai fini della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute e omettendo di confrontarsi con le ragioni sottese alla concreta determinazione della pena - in misura non coincidente con il minimo edittale ma ad esso prossima- in ragione dei precedenti penali dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere ré19tore Il Presid nte