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Ordinanza — n. 7733/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal against conviction for theft declared inadmissible due to failure to meet strict 15-day filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Carosiello's appeal against his theft conviction inadmissible without formalities. The appellant filed the request on June 29, 2022, while the appellate court's judgment was issued on March 23, 2022, with a concurrent motivation. The court ruled that the 15-day statutory deadline for appeals began on the date of the judgment, rendering the filing untimely. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 544, comma 2 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must be filed within 15 days from the date of the judgment; failure to observe this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal deadline inadmissible appeal theft conviction procedural time limit Corte di Cassazione tempestività dell'istanza di ricusazione restituzione del termine scaduto ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Carosiello Vincenzo, nato a Cerignola il 28.01.1984 avverso la sentenza del 23/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art.610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. In particolare, il ricorso è stato depositato il 29/06/2022 a fronte di sentenza emessa il 23/03/2022 con motivazione contestuale, sicché da tale ultima data decorreva il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente