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Ordinanza — n. 7732/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of prescription maturity given recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7732/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Pistoia inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for prescription based on the 2012 offense date, but the court found the defense unfounded because recidivism was applied. Consequently, the prescription period was calculated to mature only in September 2023, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the prescription period has not matured, which occurs later when recidivism is applied to the offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period calculation recidivism effect on time statute of limitations extension Court of Cassazione ruling recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pistoia Giuseppe, nato a Palermo il 09.05.1960 avverso la sentenza del 12/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero il termine di prescrizione - contrariamente all'assunto difensivo - non è maturato, ciò in considerazione della circostanza che al ricorrente è stata contestata ed applicata dai giudici di merito la recidiva reiterata: pertanto, la prescrizione maturerà in data 19/09/2023, tenuto conto della data di commissione del reato al 19/06/2012.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consiglier estensore Il PriØe