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Ordinanza — n. 7730/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sanction for resisting while on bail, citing gravity of conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7730/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the raised issues. The Court of Appeal had thoroughly motivated its decision to impose a criminal sanction for resisting arrest while the defendant was already under preventive measures for another crime. The court ruled that the appeal failed because the lower court correctly assessed the gravity of the conduct and the defendant's negative personality profile, rendering the defense arguments insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the Court of Appeal has critically compared the grounds of appeal with its own reasoning, affirming the gravity of the offense committed while the defendant was under preventive measures and expressing a negative judgment on the defendant's personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sanction resisting arrest preventive measures inadmissible appeal personality profile Court of Cassation Italian criminal law sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Caldiron Gianmarco, nato a San Pietro Vernotico il 25/4/1981 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Lecce letti gli atti, il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; OSSERVA Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, in ragionato confronto critico con i motivi di gravame sul punto, ha sottolineato la gravità del comportamento dell'imputato non solo in ragione dei precedenti ma anche perché il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) è stato commesso mentre l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare per altro reato.

La Corte di appello ha puntualmente motivato, senza cadute logiche, l'esercizio dei poteri riconosciuti al giudice di merito in sede di trattamento sanzionatorio esprimendo un complessivo giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, quindi affatto limitato alla obiettiva gravità delle condotta e rispetto al quale sono state ritenute recessive le ulteriori argomentazioni difensive sugli asseriti motivi delle condotte tenute. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il Presi n