Italian Court dismisses appeal as arguments are merely reproductive of already rejected merit court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Pellicano inadmissible. The appellant challenged a conviction for the crime of resisting arrest, arguing against the finding of intent and his contribution to the offense. The court ruled that the appeal's arguments were merely reproductive of points already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: An appeal is inadmissible when its arguments are merely reproductive of points already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pellicano Giovanni, nato a Bari il 06.07.1992 avverso la sentenza del 14/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono incieducibili perché # meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito oltre che manifestamente infondati: ed invero, la Corte territoriale ha dato conto attraverso una motivazione logica, coerente e puntuale delle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente e, con particolare riferimento alla sussistenza del dolo e del contributo prestato, è stato osservato - tra le altre - che una volta bloccata l'autovettura, l'imputato ha realizzato ulteriori condotte di resistenza, ciò a conferma della volontà di continuare la fuga;
Considerato, inoltre, che per quanto concerne il secondo motivo, il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata, rilevando che: il contributo non marginale fornito dall'imputato ai fini della realizzazione del reato, è ostativo all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; la recidiva contestata non poteva essere esclusa stante la sistematica propensione a delinquere che risultava anche da tale episodio; le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse in considerazione, per un verso, dell'assenza di elementi favorevoli valorizzabili; per altro verso, nell'ottica di arrestare la fuga, è stato necessario il coinvolgimento di diversi operatori e ciò ha comportato, conseguentemente, notevoli pericoli per l'incolumità pubblica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigli4re tensore i2r.s\ Il P