Appeal against plea bargain judgment dismissed; citation to Art. 129 CPC deemed sufficient to exclude acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because the cited reasons were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing against the sufficiency of the judge's reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such a reference is adequate to establish that acquittal grounds were verified and excluded, rendering further analysis unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; In plea bargain judgments, a reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure is sufficient to demonstrate that the judge verified and excluded grounds for acquittal, without requiring additional detailed examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Palumbo Francesco, nato a Taranto il 24/05/1993 avverso la sentenza del 16/08/2022 del Tribunale di Taranto gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal c:apo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto (che rinviano alla illiceità della condotta in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. come ritenuto);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il Presiépte