Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-deducible grounds regarding omitted sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmelo Agatino Maccavino inadmissible de plano. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasoning regarding the punitive treatment imposed upon him. The court rejected this claim as both absolutely generic and non-deducible because the appellant had previously consented to the penal treatment through a prior agreement. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on generic and non-deducible grounds concerning omitted reasoning on punitive treatment is inadmissible de plano when the appellant had previously consented to the penal measure.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maccavino Carmelo Agatino, nato a Catania il 05.08.2004 avverso la sentenza del 07/09/2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo - oltre che assolutamente generico - non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02