Italian Court dismisses appeal as generic criticisms of recidivism application are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Petrangeli's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Petrangeli challenged a lower court's conviction for recidivism under Article 337 of the Penal Code, arguing against the application of aggravating circumstances and the denial of general mitigating factors. The court rejected these arguments because they constituted generic criticisms rather than specific legal errors, noting that the trial judges had logically and coherently assessed the defendant's dangerous personality and lack of favorable elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it relies on generic criticisms of the trial court's reasoning regarding recidivism and mitigating circumstances, provided the lower court's decision is logically coherent and based on a valid assessment of the defendant's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Petrangeli Francesco, nato a Roma il 04.02.1992 :23/CC4/ avverso la sentenza del 120/05'2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è deducibile perché * avente a oggetto censure generiche: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica e coerente in ordine all'applicazione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la pericolosa personalità dell'imputato, incline alla inosservanza della legge e la mancanza di elementi favorevoli valutabili.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estens Il