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Ordinanza — n. 7721/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds and personal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant personally filed the appeal without providing substantive grounds for the conviction under Article 337 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis to be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals filed personally by the accused without substantive grounds are inadmissible and must be declared de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing lack of grounds de plano procedure criminal appeal procedural costs Cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Poliziani Thomas, nato a Roma il 1/04/1991 avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato nonché contenente la mera dichiarazione priva dei motivi di impugnazione. Ed invero, la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigli nsore Il