Italian court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding formal concurrence of offenses and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Purello inadmissible, rejecting arguments regarding the non-recognition of formal concurrence of offenses and alleged defects in recidivism reasoning. The court found the first ground manifestly unfounded based on established jurisprudence recognizing formal concurrence when resistance is committed against multiple public officials in the same factual context. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The court holds that formal concurrence of offenses applies when resistance is committed against multiple public officials within the same factual context, and appeals challenging the reasoning on recidivism are inadmissible if the lower court adequately addressed prior criminal records and the gravity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Purello Luciano, nato a Roma il 23.11.1974 avverso la sentenza del 28/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omesso riconoscimento dell'unicità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., a fronte di condotta commessa nei confronti di due pubblici ufficiali, risulta manifestamente infondato, stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - già correttamente richiamato dalla Corte d'appello - che riconosce, nelle ipotesi di condotte di resistenza commesse nel medesimo contesto fattuale nei confronti di più pubblici ufficiali, il concorso formale di reati (cfr.
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018,_ \ Rv. 273771, Apolloni); Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, che hanno congruamente fondato il giudizio in merito alla recidiva sui precedenti penali - dei quali uno specifico - e sulle gravi modalità del fatto, protrattosi a lungo con reiterate minacce e provocazioni, ritenuto espressione di un'accrestiuta capacità a delinquere del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso