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Ordinanza — n. 7719/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously waived appeal rights through a settlement agreement regarding a specific crime. The appellant argued for a review of the second-instance judgment, but the court held that such a waiver precludes any further litigation on the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A settlement agreement waiving appeal rights limits the second-instance court's cognition and creates preclusive effects for the entire procedural course, including the cassation review.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement agreement preclusive effect cassation inadmissibility procedural waiver esenzione dalla pena pena pecuniaria non riscuotibile adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Saba Monica, nata a Cagliari il 31.01.1984 avverso la sentenza del 15/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza emessa a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere s,tensore Il Pres,dØnte