Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for generic factual criticisms lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Obo Barat inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a criminal conviction under Article 337 of the Penal Code, arguing against the court's denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the lower court logically addressed both criminal liability and the specific facts presented by the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Appeals based on generic factual criticisms without specific legal grounds are inadmissible because the appellate court must provide logical, coherent, and punctual reasoning regarding criminal liability and the evaluation of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Obo Barat, nato in Nigeria il 13.02.1990 fC312-02-2— avverso la sentenza dell:0766/20221emessa . dalla Corte d'appello di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono deducibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, tanto con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato, quanto in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: con particolare riferimento a tale secondo profilo, inoltre, la censura è manifestamente infondata, là dove il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - Rv. 282693), facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pagg. 5 e 6).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere\estensore Il Pyè