Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking legal grounds under Article 131-bis Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pierpaolo Perrella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for tax evasion, arguing for non-prosecution under Article 131-bis of the Criminal Code. The court rejected these claims as mere complaints on facts already properly evaluated by the lower court, which found the conduct did not meet the threshold for leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Appeals consisting solely of factual complaints or reiterations of arguments already rejected by the court of first instance on legal grounds are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perrella Pierpaolo, nato a Pomigliano d'Arco il 3/08/1974 avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità del fatto e la insussistenza delle ragioni allegate a giustificazione e, quindi, la necessità, in chiave di prevenzione, dell'applicazione della pena non potendo il fatto essere valutato alla stregua di un comportamento di particolare tenuità;
Rlevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il PresYdn