Cassation appeal dismissed as inadmissible for applying agreed sentence without valid grounds under Art. 448 CPPT.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the request to review a sentence based on an agreed plea. The appellant argued for a violation of law regarding the application of the agreed sentence, but the court noted that Article 448 of the Code of Criminal Procedure permits such appeals only for specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the court ruled that the appellant's complaints did not meet these statutory requirements, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying an agreed plea are inadmissible unless they concern the defendant's will, the link between the plea and the sentence, legal qualification, or legality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEFI ERALD nato il 01/05/1986 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMI[LIA ("Idato avviso alle parti;) Udit-a—ra—r—e—la-zione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 09/03/2021, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato a Zefi Erald la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.e correlato vizio di motivazione .
Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il