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Ordinanza — n. 7712/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism aggravation, citing adequate sentencing justification and discretionary power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Murciano Francesco inadmissible regarding the discretionary increase in sentence due to recidivism. The appellate court had sufficiently motivated its decision by highlighting the defendant's extensive criminal history and the temporal proximity of the new offense. Consequently, the court ruled that the lower court fulfilled its duty to demonstrate the increased danger posed by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. proc. pen.; The discretionary power to aggravate punishment for recidivism requires adequate motivation regarding the offender's capacity to reoffend, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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recidivism aggravation discretionary sentencing adequate motivation criminal capacity inadmissible appeal procedural law social danger recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. proc. pen.
309/90 così come riqualificato - deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 99 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa, è manifestamente infondato.
art. 99 cod. proc. pen
309/90 così come riqualificato - deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 99 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa, è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.34702 del 16/07/2008
Sez.5, n.46452 del 21/10/2008
Sez.6, n.42363 del 25/09/2009
Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n.
Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna
Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv.
Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURCIANO FRANCESCO nato a TARANTO il 31/05/1983 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIS3T. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Murciano Francesco - condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 così come riqualificato - deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 99 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa, è manifestamente infondato.

Va ricordato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601;

Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando il consistente numero dei precedenti penali dell'imputato e la contiguità temporale della nuova condotta illecita, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fesse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec