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Ordinanza — n. 7710/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chiarolanza Mario inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a demolition order regarding illegal structures, arguing violations of the Urban Planning Code, but the court found his arguments merely repetitive and lacking concrete specificity. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide new grounds beyond those already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.P.R. n. 380/2001; An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is merely a restatement of generic criticisms already addressed by the lower court without specific factual or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity urban planning code illegal structures procedural costs repetitive arguments demolition order abusivismo edilizio

Disposizioni normative citate

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Art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 d.P.R.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAROLANZA MARIO nato a AVERSA il 23/09/1948 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con ordinanza del 20.9.2022, depositata in data 27.9.2022, la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca presentata nell'interesse di Chiarolanza Mario avverso l'ordine di demolizione n. 15/2020 concernente le opere abusive di cui alla sentenza n. 7957/2002 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 18.01.2006;

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag 1 e 2 ove si rileva la genericità dell'allegazione difensiva relativa alla pendenza di domanda in sanatoria, per difetto della documentazione relativa nonché la circostanza, rappresentata nel parere del P.G, che l'istanza di sanatoria era stata già dichiarata improcedibile dal Comune), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de