Ordinanza — n. 7706/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALMA DANIELE nato a ROMA il 22/07/1983 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 31/05/2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 04/02/2020 del Tribunale di Roma, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990- per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina- e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990- per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina- e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALMA DANIELE nato a ROMA il 22/07/1983 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 31/05/2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 04/02/2020 del Tribunale di Roma, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990- per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina- e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, in quanto dimostrativi della sistematicità e proficuità dell'attività illecita: il consistente dato quantitativo della provvista di narcotico sequestrata, gli appunti contabili (recanti le partite di ben 48 nominativi, corredati da cifre variabili dai 20 ai 2750 euro), l'importante consistenza della somma di denaro in contanti custodita presso l'abitazione dell'imputato; rispetto a tali specifiche argomentazioni il ricorrente neppure si confronta criticamente, proponendo censura meramente contestativo; .
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di restituzione del denaro sequestrato; Ritenuto che il motivo, è del pari, inammissibile perché meramente contestativo e privo di confronto critico con le articolate argomentazioni della Corte territoriale (pag 4 e 5); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.