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Ordinanza — n. 7704/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7704/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7704/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1983 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 27/04/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 02/04/2019 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 171-ter comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 62- bis c.p, art. 133 c.p; Ordinanza — n. 7704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986); anche la doglianza relativa alla dosimetria della pena è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale condiviso la valutazione del primo giudice, e ritenuta congrua la pena base determinata nel mimino edittale; va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Parole chiave

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attenuazione della pena proporzionalità della pena aggravamento della pena sanzioni penali motivazione sufficiente individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 62- bis c.p
Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p.
art. 133 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1983 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 27/04/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 02/04/2019 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 171-ter comma 1 lett.

d) I 633/1941 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. ed alla dosimetria della pena perché troppo severa la pena base; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso.

Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610;

Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986); anche la doglianza relativa alla dosimetria della pena è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale condiviso la valutazione del primo giudice, e ritenuta congrua la pena base determinata nel mimino edittale; va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197).. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a