Ordinanza — n. 7702/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKRANI MOHEIDDINE nato il 17/02/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di VENEZIApt-P-avvisoà11t udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 16/09/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc:. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a Mokrani Moheiddine la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 e 56-73 comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 187 e 192 cod.proc.pen. e carenza di motivazione in ordine alla idoneità della sostanza sequestrata a produrre un effetto drogante Ritenuto che trattasi di doglianza non consentita, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc:. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a Mokrani Moheiddine la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 e 56-73 comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 187 e 192 cod.proc.pen. e carenza di motivazione in ordine alla idoneità della sostanza sequestrata a produrre un effetto drogante Ritenuto che trattasi di doglianza non consentita, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKRANI MOHEIDDINE nato il 17/02/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di VENEZIApt-P-avvisoà11t udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 16/09/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc:. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a Mokrani Moheiddine la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 e 56-73 comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 187 e 192 cod.proc.pen. e carenza di motivazione in ordine alla idoneità della sostanza sequestrata a produrre un effetto drogante Ritenuto che trattasi di doglianza non consentita, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti &l'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,