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Ordinanza — n. 7700/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals against concurred sentencing for procedural violations and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Corraine Luciano and Sotgiu Salvatore inadmissible de plano. The applicants challenged the concurred sentence and the accessory ban on public offices, arguing for legal violations regarding sentencing and omitted statutory provisions. The court rejected these claims because the appeals concerned non-allowed grounds for cassation against concurred sentences and were deemed too generic regarding the mandatory application of accessory penalties.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on concurred requests are admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding generic complaints about sentencing congruity or the application of mandatory accessory penalties.

Parole chiave

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concurred sentencing appeals cassation admissibility accessory penalties procedural violations generic arguments risarcimento alle vittime di reati indennizzo per carcerazione preventiva infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i motivi attinenti alla congrulità della pena hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 62-bis cod.pen.
Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 62- bis cod.pen
Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005
"patteggiamento allargato" (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione e dunque «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep.
Sez.4, n 28905 del 11/06/2019
233518); va ricordato che, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez.4, n 28905 del 11/06/2019,Rv.276374 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORRAINE LUCIANO nato a NUORO il 08/09/1988 SOTGIU SALVATORE nato a NUORO il 24/06/197:3 avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NUOROrd-à-t-o avviso allé—p-a-iii,7 7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 11/05/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha applicato a Corraine Luciano e Sotgiu Salvatore la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. cpv, 110, cod.pen, 73, comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990.

Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen. nella massima estensione (il CorrainE) e in ordine alla determinazione della pena ed alla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (il Sogtiu). Considerato che i motivi attinenti alla congrulità della pena hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Considerato che il motivo attinente alla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici è del tutto generico e che si verte in ipotesi di c.d. "patteggiamento allargato" (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione e dunque «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518); va ricordato che, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez.4, n 28905 del 11/06/2019,Rv.276374 - 01).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende