Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7699/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7699/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7699/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLZANI ERNESTO FRANCESCO nato a FONTANELLA il 11/01/1968 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 06/04/2022 la Corte dli appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/10/2019 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7699/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena gravità della pena peggioramento di uno stato anteriore formazione di una pena complessiva riduzione della pena proroga della carcerazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLZANI ERNESTO FRANCESCO nato a FONTANELLA il 11/01/1968 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 06/04/2022 la Corte dli appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/10/2019 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente; il primo giudice ha determinato la pena base senza applicare alcun aumento per la continuazione, e, peraltro, la questione non era stata proposta con i motivi di appello. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,