Ordinanza — n. 7699/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLZANI ERNESTO FRANCESCO nato a FONTANELLA il 11/01/1968 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 06/04/2022 la Corte dli appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/10/2019 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7699/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLZANI ERNESTO FRANCESCO nato a FONTANELLA il 11/01/1968 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 06/04/2022 la Corte dli appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/10/2019 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente; il primo giudice ha determinato la pena base senza applicare alcun aumento per la continuazione, e, peraltro, la questione non era stata proposta con i motivi di appello. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,