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Ordinanza — n. 7697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTHIMI OTMAN nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 24/05/2022 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza in data 20/09/2021 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 (capi A e C) e 648 cod.pen. (capo B) e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Regesto Legislator

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art. 603 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 7697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualm e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali concorso materiale di reati criminalità persistente reati connessi divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod.proc.pen
194, comma 2, cod.proc.pen in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha espresso motivazione adeguata e priva di vizi logici quanto al rigetto dell'istanza ex art. 603 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTHIMI OTMAN nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 24/05/2022 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza in data 20/09/2021 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 (capi A e C) e 648 cod.pen. (capo B) e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Rilevato che con il secondo, terzo e quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati ai capi A) e C) in relazione al reato di cui al capo B); Ritenuto che i motivi in questione non sono consentiti perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 194, comma 2, cod.proc.pen in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha espresso motivazione adeguata e priva di vizi logici quanto al rigetto dell'istanza ex art. 603 cod.proc.pen. (pag 30 della sentenza impugnata), insindacabile in questa sede.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualm e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così