Ordinanza — n. 7696/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI ROSA nato a MESSINA il 03/07/1992 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 06/05/2022 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 21/09/2021 del Tribunale di Messina, cori la quale l'attuale ricorrente era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7696/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.2 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali la ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI ROSA nato a MESSINA il 03/07/1992 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 06/05/2022 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 21/09/2021 del Tribunale di Messina, cori la quale l'attuale ricorrente era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.2 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali la ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis