Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7695/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7695/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIPA OSVALDO nato a TARQUINIA il 12/10/1949 avverso l'ordinanza del 20/03/2019 della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA dato avviso alle parti;- -- -- i , udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Letto il ricorso e la memoria difensiva dell'avv. Mauro Mocci; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto nell'interesse di Seripa Osvaldo, avverso la sentenza n. 14858/19 di questa Corte, è stato proposto come istanza di revisione da difensore sfornito di procura speciale; Considerato che costituisce ius receptum che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (cfr Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7695/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Rv. 243619 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione processuale opposizione eccezioni processuali tardive violazione delle forme sostanziali tempestività dell'istanza di ricusazione domanda di revisione dell'asilo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIPA OSVALDO nato a TARQUINIA il 12/10/1949 avverso l'ordinanza del 20/03/2019 della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA dato avviso alle parti;- -- -- i , udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Letto il ricorso e la memoria difensiva dell'avv. Mauro Mocci; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto nell'interesse di Seripa Osvaldo, avverso la sentenza n. 14858/19 di questa Corte, è stato proposto come istanza di revisione da difensore sfornito di procura speciale; Considerato che costituisce ius receptum che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (cfr Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01;

Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Rv. 243619 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 03