Ordinanza — n. 7695/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIPA OSVALDO nato a TARQUINIA il 12/10/1949 avverso l'ordinanza del 20/03/2019 della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA dato avviso alle parti;- -- -- i , udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Letto il ricorso e la memoria difensiva dell'avv. Mauro Mocci; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto nell'interesse di Seripa Osvaldo, avverso la sentenza n. 14858/19 di questa Corte, è stato proposto come istanza di revisione da difensore sfornito di procura speciale; Considerato che costituisce ius receptum che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (cfr Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7695/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Rv. 243619 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIPA OSVALDO nato a TARQUINIA il 12/10/1949 avverso l'ordinanza del 20/03/2019 della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA dato avviso alle parti;- -- -- i , udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Letto il ricorso e la memoria difensiva dell'avv. Mauro Mocci; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto nell'interesse di Seripa Osvaldo, avverso la sentenza n. 14858/19 di questa Corte, è stato proposto come istanza di revisione da difensore sfornito di procura speciale; Considerato che costituisce ius receptum che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (cfr Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01;
Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Rv. 243619 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 03