Ordinanza — n. 7691/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI ASTRIT nato il 04/10/1964 avverso la sentenza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEi dato avviso alle part-i;11 — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 29/04/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Mehmeti Astrit la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pan. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e correlato vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7691/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Mehmeti Astrit la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pan. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e correlato vizio di motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI ASTRIT nato il 04/10/1964 avverso la sentenza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEi dato avviso alle part-i;11 — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 29/04/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Mehmeti Astrit la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pan. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e correlato vizio di motivazione.
Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec