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Ordinanza — n. 7690/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7690/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARVAEZ GONZALEZ PABLO ROBERTO nato a ROMA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 13/09/2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 21/09/2021 del Tribunale di Civitavecchia, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 7690/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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perizia medica insufficiente omissione di soccorso parzialità dell'esperto mancata prova di parzialità lesioni gravi carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARVAEZ GONZALEZ PABLO ROBERTO nato a ROMA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 13/09/2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 21/09/2021 del Tribunale di Civitavecchia, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità del fatto e la ridotta offensività della condotta; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d