Ordinanza — n. 7688/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP DEMA LAKNE nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 22/06/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 22/01/2020 del Tribunale di Torino, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 7688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP DEMA LAKNE nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 22/06/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 22/01/2020 del Tribunale di Torino, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando i precedenti penali ed i carichi pendenti dello stesso; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos