Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7687/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for lack of admissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's drug conviction and sentence. The appellant argued violations of sentencing guidelines and reasoning flaws, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision emphasized that appellate review is limited to checking if the first instance judge's discretionary sentencing was adequately motivated and proportionate to the crime's gravity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; The appeal against a criminal conviction is inadmissible if the alleged violations of sentencing principles are manifestly unfounded and the first instance judge's discretionary assessment of the penalty is sufficiently motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction sentencing discretion appeal inadmissibility proportionality principle Corte di Cassazione circostanza attenuante obbligo di ridurre il danno omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 133 cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI LASSAD nato il 01/05/1974 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 01/06/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 29/11/2021 del Tribunale di Torino, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il numero delle dosi e l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos