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Ordinanza — n. 7686/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7686/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARE ABDELILAH nato il 03/06/1967 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 08/06/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 12/02/2022 del Tribunale di Torino, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990- per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish- e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990- per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish- e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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requisito della firma autografa imputazione per reati di stupefacenti atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARE ABDELILAH nato il 03/06/1967 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 08/06/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 12/02/2022 del Tribunale di Torino, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990- per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish- e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato denuncia errata valutazione e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Rilevato che l'atto di gravame è inammissibile; il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato ed è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282); né rileva che la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez.4-n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695 - 01; Sez.6-n.48096 del 10/09/2018, Rv. 274221 - 01). Ritenuto, comunque, che il motivo proposto è manifestamente infondato. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, il notevole numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza stupefacente e la rilevante proficuità degli affari illeciti; rispetto a tali specifiche argomentazioni il ricorrente neppure si confronta criticamente, proponendo censura meramente contestativa.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende