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Ordinanza — n. 7684/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7684/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YACOUBI YOUSSEF nato il 07/02/1979 avverso l'ordinanza del 01/09/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso a-lie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del Pubblico ministero con il quale era stata rigettata la richiesta, da parte di El Yacoubi Youssef, di una nuova emissione dell'ordine di esecuzione della pena; Considerato che si tratta di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione indennità per menomazione dell'integrità ricorso per cassazione punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YACOUBI YOUSSEF nato il 07/02/1979 avverso l'ordinanza del 01/09/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso a-lie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del Pubblico ministero con il quale era stata rigettata la richiesta, da parte di El Yacoubi Youssef, di una nuova emissione dell'ordine di esecuzione della pena; Considerato che si tratta di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.