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Ordinanza — n. 7680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORINO BERNARDO ( CUI 043HEC8 ) nato a NAPOLI il 23/07/1987 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate avvise-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Parole chiave

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concorso materiale di reati riduzione della pena porto abusivo di armi criminalità persistente concorso di motivi di sospensione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORINO BERNARDO ( CUI 043HEC8 ) nato a NAPOLI il 23/07/1987 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate avvise-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione Bernardo Torino denuncia la violazione di legge con riguardo agli artt. 2, 4 e 71.895/67 ed all'art.81 cod. pen. quanto alla dosimetria della pena sostenendo che la contestazione relativa alla detenzione dell'arma doveva ritenersi assorbita in quella del porto dell'arma con la conseguente eliminazione della quota di pena relativa alla continuazione tra i due reati fissata in mesi due di reclusione, senza però lamentare la illegalità della pena medesima;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma i