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Ordinanza — n. 7679/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7679/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7679/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDHANI SALIM nato il 06/01/1990 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza in data 21 dicembre 2021 con la quale Salinn Romdhani aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di mera riproposizione di istanza già decisa con ordinanza del 29 gennaio 202e e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7679/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.

Parole chiave

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spese di procedura indennità del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato costi della perizia risarcimento per errore giudiziario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDHANI SALIM nato il 06/01/1990 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza in data 21 dicembre 2021 con la quale Salinn Romdhani aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di mera riproposizione di istanza già decisa con ordinanza del 29 gennaio 202e e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.